TRADUZIONI GIURATE / ASSEVERATE
Tradurre non è soltanto trasportare un testo nella propria o in un’altra lingua. E’ un vero e proprio incontro di mondi, nel quale la ragione si apre all’altro da sé. STEFANO ARDUINI

L’asseverazione di un testo tradotto è un atto pubblico a opera di un traduttore ufficiale, che garantisce la validità della propria traduzione mediante un giuramento presso l’ufficio asseverazioni e perizie del Tribunale.
Con l’asseverazione giurata il traduttore firma un apposito verbale di asseverazione, certificando così la corrispondenza e la fedeltà della traduzione del documento originale di partenza.
L’asseverazione è una traduzione giurata che può essere legalizzata in seguito.
L’ asseverazione è valida e legale solo se fatta da un traduttore/traduttrice inscritto/a alla Camera di Commercio.
QUANDO SERVE LA TRADUZIONE GIURATA (ASSEVERATA)
- Matrimonio con un cittadino straniero
- Immatricolazione auto comprata in Italia o all’estero
- Guidare con una patente ottenuta all’estero
- Ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio o residenza
- Richiedere il riconoscimento del titolo di studio
- E altro ancora
COME FUNZIONA?
L’asseverazione è il giuramento che il traduttore compie presso l’ufficio di Volontaria Giurisdizione, del Giudice di Pace o presso un Notaio, assumendosi la responsabilità penale e civile di quanto tradotto per conferire valore legale ai documenti tradotti.
QUANTO COSTA?
Costi amministrativi: 1 marca da bollo da € 16 ogni 4 pagine di traduzione, compreso il verbale di asseverazione.
COSA SERVE?
1) testo originale
2) traduzione
3) verbale di asseverazione
4) eventuale apostille/legalizzazione
Il testo originale può anche asseverare una fotocopia del documento originale, che non deve per forza essere autenticata: occorre sempre chiedere all’autorità che riceverà i documenti.
La traduzione deve essere firmata dal traduttore.
Il verbale di asseverazione è un modello fornito dal Tribunale o dal Giudice di Pace, che il traduttore compila e firma di fronte al funzionario dell’ufficio asseverazioni o del Giudice di Pace.
TRADUZIONI LEGALIZZATE/ APOSTILLE
Apostille dell’Aja o della Legalizzazione di documenti e delle traduzioni legalizzate è una pratica importante che avviene dopo l’asseverazione della traduzione.
L’apostille dell’Aja (“Postilla” in italiano) è un timbro che certifica l’autenticità della firma presente in un atto pubblico e che certifica la qualità con cui agisce il funzionario che la sottoscrive.
Quando un documento pubblico deve essere utilizzato in un Paese straniero aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, è necessario che il documento sia munito del timbro dell’Apostille dell’Aja. Questo è necessario ogni volta che si riceve un documento dall’estero o si deve inviare un documento all’estero.
L’apostille e legalizzazione significano la stessa cosa, cioè una modalità di attestare la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. L’apostille è in vigore per le nazioni firmatarie della convenzione de L’Aja* del 5 ottobre 1961.
*Hague Convention Countries 2023

Lingue con cui lavoriamo
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COME LAVORIAMO
Per i documenti, dunque, che debbono essere presentati presso autorità degli stati indicati è sufficiente una traduzione giurata e non legalizzata.
Quando la traduzione va all’estero occorre la postilla anche sulla traduzione:
– Un documento rilasciato in un Paese straniero aderente alla Convenzione dell’Aja dev’essere l’apostille nello stesso Paese che lo ha emesso.
– Un documento rilasciato in Italia e rivolto a una nazione aderente alla Convenzione dell’Aja, deve essere l’apostille in Italia.
– Se si appartiene a un Paese non aderente alla Convenzione dell’Aja, i documenti dovranno essere legalizzati nella nazione di riferimento e poi saranno tradotti in Italia.

Language Studio Saluzzo
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